DETTAGLI DIMENTICATI?

Anagrafe Modulistica

CERTIFICATI ANAGRAFICI ONLINE PER GLI AVVOCATI

È ora disponibile il servizio che consente agli avvocati di richiedere e ottenere certificati anagrafici direttamente online dal portale ANPR: un servizio che punta non soltanto a semplificare l’accesso ai dati anagrafici per velocizzare l’attività professionale degli avvocati, ma anche ad alleggerire i Comuni dalle numerose richieste allo sportello.
Gli avvocati regolarmente iscritti all’albo professionale potranno accedere a un’area dedicata del portale ANPR tramite SPID, CIE o CNS e, a seguito di verifica da parte del sistema ANPR dell’effettiva iscrizione all’albo, effettuata tramite appositi servizi resi fruibili sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) da parte del Consiglio Nazionale Forense, potranno richiedere certificati anagrafici.
I certificati saranno rilasciati a seguito di conferma da parte dell'avvocato dell'utilizzo per finalità connesse all'esecuzione del mandato professionale e sono esenti dall'imposta di bollo.
Le modalità di erogazione del servizio sono state definite con Decreto del 6 ottobre 2023 del Ministero dell’interno, emanato di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e con il sottosegretario di Stato con delega all’Innovazione tecnologica.
Tramite verifiche periodiche, sarà monitorato l’effettivo utilizzo del servizio e le motivazioni professionali specificate da parte degli Avvocati al momento della richiesta.
La guida per l’utilizzo del servizio è disponibile nell’Area dedicata del portale ANPR.
Nello specifico gli avvocati possono scaricare 13 tipi di certificati inerenti cittadini iscritti nell'anagrafe nazionale:

  • anagrafico di nascita
  • anagrafico matrimonio
  • cittadinanza
  • esistenza in vita
  • residenza
  • residenza Aire (anagrafe italiani residenti all'estero)
  • stato civile
  • stato di famiglia
  • convivenza
  • stato di famiglia Aire
  • stato libero
  • anagrafico di unione civile
  • contratto di convivenza

 

DICHIARAZIONE SCELTA CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE DEL
COGNOME A FIGLIO/A NEL MATRIMONIO E FUORI DAL MATRIMONIO

La Corte Costituzionale (sentenza n. 131 del 27/04/2022) ha stabilito che il cognome del figlio "deve comporsi con i cognomi dei genitori", nell'ordine dagli stessi deciso, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due.

Di conseguenza, l'accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori. In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell'ordine dagli stessi deciso.

Qualora, inoltre, non vi sia accordo sull'ordine dell'attribuzione dei cognomi, la Corte Costituzionale - nella stessa sentenza - ha precisato che si rende necessario l'intervento del giudice, che l'ordinamento giuridico già prevede per risolvere il disaccordo su scelte riguardanti i figli.

 

MODELLI DI AUTOCERTIFICAZIONE

MODELLI AUTOCERTIFICAZIONE (formato PDF editabili) 

L’autocertificazione è uno strumento di semplificazione amministrativa, introdotto a partire dagli anni novanta, che permette di sostituire i certificati richiesti dagli uffici della Pubblica Amministrazione con dichiarazioni rese dalle persone interessate. Il cittadino non è più costretto a richiedere certificati agli sportelli dei comuni ma può semplicemente rendere dichiarazioni, sottoscritte di suo pugno e sotto sua piena responsabilità, su stati e requisiti personali o fatti di cui è a diretta conoscenza.

CHI DEVE ACCETTARE L’AUTOCERTIFICAZIONE

Dal 1° gennaio 2012 Pubbliche Amministrazioni (enti locali, scuole e università, prefetture, Inps, Inail, camere di commercio, motorizzazione civile, Asl, ecc.) e Società che gestiscono pubblici servizi (aziende municipalizzate, Poste, Enel, ACI, Aziende del Gas, Rai, Ferrovie dello Stato, Telecom, Società Autostrade, ecc.), non possono più richiedere ai cittadini certificati anagrafici e di stato civile ma hanno l’obbligo di accettare le autocertificazioni.

Le amministrazioni pubbliche si riservano la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto. Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere all'estero.

Dal 15 settembre 2020 è entrato definitivamente in vigore il Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (noto come Decreto Semplificazioni).

L’art. 30-bis di detto decreto introduce una significativa innovazione in materia di autocertificazioni, imponendole non più soltanto nei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ma anche nei rapporti tra privati (ad esempio banche, assicurazioni o notai), senza alcuna distinzione.

Infatti, mentre prima dell’entrata in vigore del decreto, le autocertificazioni erano possibili solo verso i privati che vi acconsentivano, com’era previsto dall’art. 2 DPR n. 445/2000, adesso allo stesso art. 2 è stata soppressa la condizione del consenso dei privati destinatari dei documenti, aprendo così ad un obbligo generalizzato di accettare le autocertificazioni.

Inoltre, per i privati che intendano effettuare controlli sulle autocertificazioni ricevute, all’art. 71, comma 4 DPR n. 445/2000, è stato abolito l’obbligo di definire appositi accordi con le amministrazioni interessate.

In sostanza, con il nuovo Decreto Semplificazioni, chiunque (pubblici e privati) è tenuto ad accettare le autocertificazioni e ha la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità della dichiarazioni sostitutive ricevute.

Oltre ad agevolare i cittadini, questa novità fornisce ai privati più garanzie, perché li mette nella condizione di effettuare gli accertamenti che ritengono necessari. A tal fine, i moduli per l’autocertificazione sono stati aggiornati con la dicitura in calce: “Autorizzo il soggetto privato che riceve questa autocertificazione a verificare i dati in essa contenuti rivolgendosi alle Amministrazioni competenti”.

Viene meno quindi la necessità per il cittadino di richiedere certificati anagrafici, fermo restando che gli stessi possono comunque essere richiesti e prodotti (solo ai privati) ma prevedono il pagamento di marca da bollo da 16 euro.

I sottoelencati modelli sono in formato PDF editabile. File PDF : Per vedere questo tipo di file bisogna disporre di lettore PDF. Se ne sei sprovvisto, Scarica gratuitamente Adobe Reader.

Modelli in formato pdf

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